FP CGIL, CISL FP, UIL FPL Emilia-Romagna: i problemi non sono gli ambulatori infermieristici ma la governance del sistema, la visione di prospettiva della sanità pubblica e le risorse da destinare al personale.
L’attivazione degli ambulatori infermieristici all'interno dei Pronto soccorso della Regione e la nascita del percorso “See and Treat” come modello di risposta assistenziale alle urgenze minori, definite come “casi lievi il cui problema di salute potrebbe essere risolto direttamente all’accoglienza evitando diversi passaggi e procedure” sono elementi di crescita di un sistema che vuole migliorare la qualità delle prestazioni erogate e contribuire a risolvere l’annoso problema delle attese infinite in pronto soccorso.
Percorsi già sperimentati e ormai diventati ordinari in paesi che hanno un sistema sanitario di eccellenza e anche in alcune Regioni del nostro territorio nazionale, vedi Toscana, nelle quali hanno dato risposte importanti nella gestione dei percorsi di emergenza-urgenza.
Questo per dare una risposta adeguata e nel tempo più rapido possibile senza incanalare su un binario unico tutte le richieste di accesso al pronto soccorso.
Non ci stupisce ormai più, purtroppo, la nota stampa della CIMO che come sempre ad ogni proposta di innovazione organizzativa di sviluppo delle competenze e delle responsabilità delle professioni sanitarie risponde chiamando in causa confini derivanti da leggi, contratti e giurisprudenza che non permetterebbero lo sviluppo del sistema sanitario, oggi fondamentale, se non si vuole abdicare in favore del privato.
Basta con la propaganda e le tensioni tra professioni ormai superate abbondantemente dalla realtà e dalla integrazione multi professionale di chi lavora nel nostro sistema sanitario.
Avanti con i nuovi modelli se aumentano l’appropriatezza e la qualità delle risposte e diminuiscono i tempi di attesa. In questo contesto manca però unavisione regionale, un modello condiviso e questo genera una sanità con livelli assistenziali diversi ed a macchia di leopardo nella nostra Regione. Se a questo sommiamo dichiarazioni scomposte divolontà di unificazioni aziendalida una parte e difese di campanile dall’altra,diventa sempre più impellente un confronto con la Regione sul futuro della Sanità in Emilia-Romagna rispetto a proposte che abbiamo da mesi avanzato; confronto che oggi latita.
Ciò che deve essere messo in discussione non è certo il tema delle competenze delle singole professionalità, ma la governance e l’organizzazione del modello di sanità pubblica che questa Regione vuole perseguire.
Ciò che ribadiamo è che senza il personale e la sua valorizzazione non si può dar gambe a nessun progetto. Investire sulla sanità pubblica con modelli innovativi, a partire dal potenziamento della medicina territoriale, con tagli al numero e alla spesa del personale non è per noi una strada percorribile! Per questo abbiamo chiesto nuovamente un incontro urgente all’Assessore Donini affinché siano riconosciute in tutte le aziende del SSR le risorse derivanti dal rinnovo contrattuale! In assenza di risposte concrete, come Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl valuteremo i percorsi di mobilitazione conseguenti.
È risaputo che iscriversi a un sindacato comporta a lavoratrici e lavoratori diversi vantaggi a livello individuale, lavorativo, professionale e sociale.
In un sistema sociale, economico e politico che spesso trascura i bisogni e le priorità di lavoratrici e lavoratori sia come persone che come professionisti, l’unione fa la forza.
Il sindacato ha un ruolo fondamentale nel tessere il dialogo tra persone e istituzioni al fine di cercare soluzioni e rivendicare cambiamenti che tutelino i diritti di tutti i cittadini e di tutte le cittadine.
In particolare, quali vantaggi ottieni iscrivendoti a Cisl FP? Scopriamoli insieme in questo articolo.
1) UNA COMMUNITY CHE TI SUPPORTA NELLA VITA LAVORATIVA
Iscriversi alla Cisl FP significa entrare a far parte di una federazione di oltre 260.000 iscritti che aderisce alla confederazione CISL. Appartenere alla Cisl Fp, tramite delega, significa essere parte di una rete di supporto, assistenza e rappresentanza fatta di lavoratori e lavoratrici professionisti/e che proprio come te lavorano nella Pubblica Amministrazione e nel mondo dei servizi pubblici e privati.
L’iscrizione è libera e volontaria e può essere attivata e disdetta in qualsiasi periodo dell’anno.
2) AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI
Iscrivendoti a Cisl Fp Emilia-Romagna, accedi a tutti i servizi confederali della CISL e alle agevolazioni e convenzioni che la Cisl Fp rinnova e aggiorna continuamente per andare incontro ai bisogni delle iscritte e degli iscritti.
Acquisti, tempo libero, amici a quattro zampe, sport, viaggi, ristorazioni formazione, welfare, assicurazioni la Cisl Fp propone servizi e convenzioni ideati per i bisogni di lavoratori e lavoratrici e delle loro famiglie.
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3) FORMAZIONE PROFESSIONALE
Se attualmente non sei occupato/a oppure lavori in altri settori e intendi avvicinarti al mondo del lavoro pubblico insieme a Cisl Fp è più semplice! Scegli tra tanti percorsi formativi e corsi di preparazione ai concorsi nelle PA a costi estremamente agevolati per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali di cui hai bisogno.
Come iscriversi a Cisl FP?
Se lavori nella Funzione Pubblica- negli organi dello Stato, negli Enti Pubblici non Economici, nelle Agenzie, nei Ministeri, nelle casse privatizzate, nella Sanità Pubblica e Privata o nel Terzo Settore: attiva la Tessera Ordinaria e accedi a tutti i vantaggi e le agevolazioni Cisl Fp.
Se non sei occupato/a o lavori in altri settori: attiva la Tessera Speciale, uno strumento che la Cisl FP mette a disposizione di chi intende avvicinarsi al mondo del lavoro pubblico, favorendo la partecipazione alla formazione professionale, oltre a garantire l’accesso a tutte le convenzioni.
La tessera speciale ha un costo di 70€ (o 35€ se attivata dopo il 1 luglio di ogni anno) ed è lo strumento che ti permette di accedere agli sconti per i corsi di preparazione ai concorsi pubblici e a tutte le convenzioni della Cisl FP Nazionale.
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Sono ancora tante, troppe le donne che subiscono violenze, e nella giornata del 25 Novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Cisl Fp Emilia Romagna vuole ribadire il suo impegno nell’eliminazione di questo grave fenomeno, a difesa delle donne.
Un fenomeno che purtroppo è in crescente aumento, infatti secondo i dati divulgati dalla Regione Emilia Romagna, nel 2021 sono 4934 le donne che hanno contattato un centro antiviolenza, oltre 300 casi in più rispetto all’anno precedente. Mentre, già nei primi mesi di quest’anno, secondo una prima anticipazione proveniente da 16 centri della regione, tra gennaio e maggio, sono 1749 le donne che si sono rivolte in questi centri.
La violenza contro le donne, fisica e psicologica, si riscontra in tutti gli ambiti, da quello domestico ai luoghi di lavoro, ma grazie all’importante lavoro svolto dai centri antiviolenza, dalla rete di accoglienza telefonica, con colloqui personali fino all’ospitalità in case rifugio ed alla consulenza psicologica e legale, le donne spesso riescono ad uscire da situazioni di abuso e violenza.
Nella campagna di divulgazione promossa da CISL FP Emilia Romagna dal titolo “SIAMO CON TE” sono presenti tutte le informazioni utili per le donne che hanno subito e subiscono discriminazioni e maltrattamenti.
IL NUMERO 1522 ANTIVIOLENZA E STOLKING.
Un numero gratuito e attivo 24 h su 24 che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking, assicurando loro l'anonimato.
CODICI ROSA IN PRONTO SOCCORSO
Nei Pronto Soccorso della Regione Emilia Romagna è attivo il Codice Rosa: è un percorso di accesso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate.
ll servizio Emergenza Codice Rosa si propone di fornire l’intervento più idoneo alla gestione del caso, attraverso l’attivazione di un piano progettuale d’emergenza, che prevede:
➔ percorsi celeri e dedicati di diagnosi e cura;
➔ interventi psico-sociali;
➔ segnalazione alle forze dell’ordine, Tribunali, Servizi Sociali territoriali;
➔ collocazione in strutture protette.
CONGEDO PER LO DONNE VITTIME DI VIOLENZA
L’impegno di CISL FP Emilia Romagna dal punto di vista contrattuale è stato quello di far riconoscere i congedi di vittime di violenza all’interno di tutti i contratti.
I CCNL prevedono che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni.
Vi riportiamo il dettaglio dei singoli contratti.
CCNL Comparto Sanità pubblica
Articolo 53 - Congedi per le donne vittime di violenza
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a cinque giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, dall’art. 60 (Congedi dei genitori).
Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie e è utile ai fini della tredicesima mensilità.
La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo
La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 74 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale). Il rapporto a tempo parziale viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra Unità Operativa/Servizio/Struttura della stessa Azienda o Ente o ad altraamministrazione pubblica ubicata in una località diversa da quella in cui si è subita la violenza, previa comunicazione all'Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di appartenenza dispone il trasferimento richiesto dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area
I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con l’aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL del 20/9/2001(Aspettativa) per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le Aziende ed Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del medesimo art.12.
La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno e/o rientrare nell’Azienda o Ente dove prestava originariamente la propria attività o alla Unità Operativa/Servizio/Struttura di provenienza.
Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 39 (Congedi per le donne vittime di violenza) del CCNL del 21 maggio 2018.
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a cinque giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità
Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie e è utile ai fini della tredicesima mensilità.
La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo
La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con l’aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL del 20/9/2001(Aspettativa) per un periodo di ulteriori trenta giorni
La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno
CCNL Comparto Funzioni Locali
Art. 43 Congedi per le donne vittime di violenza
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto, per il congedo di maternità, dall’art. 45 (Congedi dei genitori) del presente contratto.
Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. La lavoratrice può, inoltre, a domanda, essere esonerata dai turni disagiati. 52
La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 53 del CCNL del 21.05.2018. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1 può presentare domanda di trasferimento o di comando ad altra amministrazione pubblica anche ubicata in una località diversa da quella in cui si è subita la violenza, previa comunicazione all'ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'ente di appartenenza dispone il trasferimento o il comando presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area.
I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018 per un periodo di ulteriori trenta giorni. Gli Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell’art. 52, comma 1 del presente contratto (Norme comuni sulle aspettative).
La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può chiedere di rientrare nell’Ente dove prestava originariamente la propria attività.
Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 34 del CCNL 21.05.2018.
CCNL Comparto Funzioni Centrali
Art. 27 Congedi per le donne vittime di violenza
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso di norma non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo. 3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, dall’art. 28 (Congedi dei genitori) del presente contratto.
Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. La lavoratrice può, inoltre, a domanda, essere esonerata dai turni disagiati.
La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 58 del CCNL 12 febbraio 2018. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area o categoria.
I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari di cui all’art. 40 del CCNL 12 febbraio 2018 per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell’art. 43, comma 1 (Norme comuni sulle aspettative) del CCNL 12 febbraio 2018.
Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 36 del CCNL 12 febbraio 2018.
CCNL Cooperative Sociali
Art. 62-bis Congedo per le donne vittime di violenza di genere
In base a quanto stabilito dall’articolo 24 del D. Lgs. 80/2015 la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare al datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine di congedo, nonché a produrre la certificazione di cui sopra.
CONSIGLIERE DI PARITÀ E CONSIGLIERE DI FIDUCIA
Sono due figure istituzionali a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi richiesta di aiuto.
Il Consigliera di Parità è una figura istituita per la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro, è presente in tutte le provincie.
Il Consiglieredi fiducia è la persona incaricata istituzionalmente a prevenire, gestire e aiutare a risolvere casi di discriminazione, molestia sessuale, molestia morale o psicologica, mobbing, che hanno luogo nell'ambiente di lavoro, studio e ricerca, portati alla sua attenzione.
Cisl Fp Emilia Romagna si impegna a far riconoscere ed istituire il ruolo del consigliere di fiducia all’interno di tutti gli enti perché riteniamo essere un ruolo fondamentale che può lavorare insieme al CUG (Comitato Unico di Garanzia) affinchè siano promosse azioni di prevenzione e gestione delle molestie nei luoghi di lavoro.
LIBERIAMOCI DALLA VIOLENZA
Se si vuole provare a frenare il fenomeno della violenza è fondamentale riuscire a modificare i comportamenti di chi usa la violenza come soluzione dei problemi. Per questo, in tutte le aziende ASL della regione Emilia-Romagna è stato istituito il programma “Liberiamoci della violenza”.
Liberiamoci dalla violenza (LDV) è un programma di intervento che si rivolge agli uomini che hanno commesso atti violenti nei confronti delle proprie compagne, per evitare che la situazione degeneri.
L' obiettivo è quello di riuscire ad intervenire non solo a protezione delle donne, che resta un obiettivo prioritario, ma anche quello di aiutare gli autori delle violenze a cambiare.
Il centro di accompagnamento al cambiamento per uomini propone:
- ascolto e aiuto nella massima riservatezza;
- psicologi-psicoterapeuti con esperienze pregresse nell’ambito di tali problematiche;
- colloqui individuali incontri di gruppo con persone che affrontano le stesse difficoltà.
Per maggiori informazioni consulta i link della aziende ASL della tua provincia:
Con la sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni Locali, a 430.000 lavoratori e lavoratrici dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Regioni, delle Province, delle Camere di Commercio e delle strutture socio sanitarie gestite da Asp e Ipab, è riconosciuto un contratto innovativo che apre un percorso di riqualificazione e valorizzazione del personale.
“Non è un contratto scontato – sottolinea Maurizio Petriccioli, Segretario Generale della Cisl FP - perché le sottoscrizioni arrivano in un momento straordinariamente difficile per la vita del Paese. Il prossimo rinnovo dovrà proseguire in questo progressivo percorso di valorizzazione e crescita, riconoscendo il ruolo che le donne e gli uomini dei servizi pubblici locali svolgono quotidianamente per i cittadini e per le imprese”
Quali sono le novità introdotte con il rinnovo CCNL? Scopriamole insieme questo articolo.
AUMENTI MENSILI
Sugli stipendi mensili saranno corrisposti incrementi economici e arretrati calcolati dal 01/01/2019 al 30/11/2022 al netto dell’IVC già corrisposta. Clicca qui per vedere la tabella analitica di incrementi e arretrati contrattuali.
NUOVE INDENNITÀ
Indennità di specifiche responsabilità
Estesa al personale dell'Area Operatori (Ex Categoria A);
Elevato fino a 4.000 euro annui il valore massimo dell'indennità per il personale inquadrato in Area Funzionari non titolare di incarico Elevata Qualificazione;
Elevato da 350 euro fino a 3.000 euro annui (4.000 se in Area Funzionari) il valore massimo dell'indennità per Ufficiali di stato civile ed anagrafe ed Ufficiali elettorali, responsabile dei tributi, addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico, formatori professionali; esercizio delle funzioni di ufficiale dei messi notificatori; personale addetto ai servizi di protezione civile, personale addetto alla progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici.
Ampliata la tipologia delle attività indennizzabili.
Indennità condizioni di lavoro - Elevato fino a 15 euro il valore giornaliero massimo
Indennità di funzione polizia locale – Elevato fino a 4.000 euro annui il valore massimo per il personale di polizia locale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione
Indennità di servizio esterno - Elevato fino a 15 euro il valore giornaliero massimo
Indennità di vigilanza - Incremento di 200 euro annui (dal 1° aprile 2023)
Indennità professionale personale educativo, docente ed insegnante - Incremento di 200 euro annui (dal 1° aprile 2023)
NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE
A partire dal 1°aprile 2023, il personale in servizio confluirà automaticamente dalle ex Categorie alle nuove Aree del nuovo sistema di classificazione.
EX CATEGORIE ➜ NUOVE AREE
D ➜ AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE
C ➜ AREA DEGLI ISTRUTTORI
B&B3 ➜ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI
A ➜ AREA DEGLI OPERATORI
Al momento del passaggio, il personale conserverà il trattamento economico in godimento attraverso:
Attribuzione della nuova retribuzione tabellare corrispondente all'Area di inquadramento
Differenziale stipendiale – se il trattamento stipendiale in godimento è maggiore della nuova retribuzione tabellare, la differenza verrà mantenuta.
PIÙ OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO ECONOMICO
Ogni anno il contratto integrativo per ciascuna area determina il numero di passaggi economici attribuibili ai lavoratori attraverso una procedura selettiva. Il dipendente potrà realizzare il numero massimo di passaggi economici indicato per ciascuna area.
In fase transitoria in deroga al titolo di studio: a partire dal 1° aprile 2023 e fino al 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree avverrà attraverso procedure valutative, con canali di finanziamento specifici, anche in deroga al titolo di studio. I criteri prevedono come elemento di valutazione l’esperienza maturata nell’area di provenienza, il titolo di studio e le competenze professionali
A regime: contestualmente alle progressioni in deroga al titolo di studio e, dopo il 31.12.2025 come unica modalità di passaggio in area superiore, possono essere attivate procedure comparative basate su:
valutazione positiva degli ultimi tre anni in servizio
assenza di provvedimenti disciplinari
possesso di titoli, competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno
numero e tipologia degli incarichi rivestiti
POLIZIA LOCALE
Il nuovo contratto funzioni locali per la polizia locale introduce le seguenti novità:
Potenziamento della sezione contrattuale
Riconoscimento di differenziali stipendiali maggiorati per operatori addetti al coordinamento in Area Istruttori (+350€) con possibilità di sviluppo economico pari a 1100 C (750€+350 €) per ogni progressione economica maturata
Elevato fino a 4.000€ annui il valore massimo dell'indennità di funzione per il personale di polizia locale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione
Elevato fino a 15€ il valore giornaliero massimo per l'indennità di servizio esterno
Incrementata di 200€ annui, dal 1° aprile 2023, l'indennità di vigilanza
Riconoscimento del buono pasto serale
Nuova disciplina del lavoro festivo infrasettimanale - la contrattazione integrativa può prevedere la facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione di una indennità di turno con una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione.
PERSONALE EDUCATIVO SCOLASTICO
Le maggiori novità previste dal nuovo CCNL per il personale educativo scolastico riguardano:
la creazione di una sezione contrattuale ad hoc per valorizzare le specificità professionali
l’istituzione dei profili in Area Funzionari
differenziali stipendiali maggiorati per educatrici, docenti e insegnanti inquadrate in area istruttori
l’incremento indennità professionale (+200€)
l’Istituzione del profilo del coordinatore pedagogico in Area Funzionari
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